Negoziazione assistita e coppie di fatto
- Morabito Stefano
- 20 giu 2022
- Tempo di lettura: 1 min
Dal 22 giugno anche le coppie di fatto potranno avvalersi della negoziazione assistita per stabilire mantenimento e affidamento dei figli
A partire dal 22 giugno le coppie di fatto potranno avvalersi della «convenzione di negoziazione assistita» nel caso dovessero trovare un accordo sull’affidamento ed il mantenimento dei figli (Legge 206/2021).
Nel dettaglio, il comma 35 dell’articolo unico prevede che la convenzione di negoziazione assistita può essere utilizzata anche tra i genitori non sposati per concordare:
modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio;
modalità di mantenimento dei figli maggiorenni nati fuori dal matrimonio e «non economicamente autosufficienti»;
l’assegno di mantenimento chiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
gli alimenti;
una modifica alle condizioni già stabilite.
Per le coppie di fatto esisterà comunque la possibilità di rivolgersi al Tribunale per chiedere di stabilire le modalità di mantenimento, di visita e frequentazione dei figli.
Come funziona
Una volta sottoscritta la convenzione di negoziazione, gli avvocati dovranno raggiungere un accordo allegando tutta la documentazione da presentare al PM.
Sottoscritto l’accordo da entrambe le parti e dagli avvocati, ci saranno 10 giorni di tempo per trasmetterlo al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente; deposito che può avvenire anche in via telematica.
Il Pm esaminerà l’accordo e, se lo riterrà soddisfacente per gli interessi del minore, lo autorizzerà così da renderlo attivo. In caso contrario l’accordo si trasmetterà entro 5 giorni al Presidente del Tribunale, il quale fisserà entro 30 giorni la comparizione delle parti.
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