Il procedimento di separazione consensuale
- Morabito Stefano
- 9 apr 2020
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 8 giu 2020

In questo articolo affrontiamo una tematica molto ricorrente nel campo del diritto di famiglia: il procedimento di separazione consensuale. Di seguito illustro i passaggi che reputo più significativi dell'istituto giuridico.
La separazione consensuale è un procedimento a cui si ricorre quando i coniugi sono d'accordo sia nel richiedere la separazione sia su come regolare tutta una serie di questioni di carattere patrimoniale e relative alla prole.
Le parti, quindi, nel corpo del ricorso dovranno necessariamente decidere, in concerto tra loro e coadiuvati dai rispettivi legali, le contese ad oggetto l’assegnazione della casa coniugale, l’affidamento dei figli minori, il diritto di visita del genitore con il quale non coabitano, l’eventuale assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole ed ogni altra eventuale vertenza.
Da un punto di vista procedurale, la domanda si propone con ricorso che obbliga il Presidente del Tribunale a fissare con decreto, entro cinque giorni dal deposito, il giorno della data di comparizione delle parti. I coniugi sono obbligati a comparire personalmente.
In punto alla competenza, la domanda di separazione personale si propone presso il Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio.
All'udienza di comparizione il Presidente deve sentire i coniugi, prima separatamente poi congiuntamente, tentando quindi la conciliazione come normativamente previsto. Se quest’ultima riesce il Presidente fa redigere il verbale di conciliazione.
In caso contrario, il Presidente fa verbalizzare la volontà dei coniugi di separarsi e le condizioni dagli stessi precedentemente concordate. Se contenute nel corpo del ricorso, si procede alla lettura dello stesso e successivamente alla sottoscrizione da parte dei coniugi.
Esaurita la fase presidenziale, il Tribunale decide in merito all'omologazione in Camera di Consiglio.
L’omologazione consiste in un’attività di controllo sulla legittimità e conformità delle condizioni concordate dai coniugi con particolare riferimento all'interesse dei figli.
In caso positivo, ottenuto il parere del P.M., il Tribunale provvederà ad emettere il decreto di omologazione che costituisce titolo esecutivo.
Insieme alla procedura di negoziazione assistita, la separazione consensuale è la forma di separazione legale sicuramente preferibile non solo per la minore conflittualità che si viene normalmente ad instaurare fra i coniugi, peraltro con notevoli riflessi positivi anche in merito ai rapporti con i figli, ma anche perché presenta forme procedurali decisamente più rapide rispetto alla procedura giudiziale.
Avv. Stefano Morabito – Vietata la riproduzione anche parziale. Contenuti protetti dal diritto d’autore.
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