La negoziazione assistita in ambito familiare ed il ruolo dell'avvocato
- Morabito Stefano
- 9 apr 2020
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 7 giu 2020

Con questo articolo desidero parlare di una tematica a me molto cara, relativamente recente e che si prospetta di alleggerire il carico di lavoro gravante sull'apparato giudiziario: la procedura di negoziazione assistita in ambito familiare.
Con la legge n. 162/2014 è stato introdotto in Italia il nuovo istituto della negoziazione assistita, una procedura alternativa a quella giudiziale che consente a chi intende separarsi, divorziare oppure modificare le condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite, di farlo consensualmente senza dovere necessariamente attendere i tempi del Tribunale.
La negoziazione assistita consiste nella sottoscrizione di una c.d. convenzione di negoziazione, tramite la quale le parti convengono “di cooperare in buona fede e lealtà” al fine di risolvere in via amichevole la loro controversia.
Il fine di questa reciproca intesa è rappresentato dalla redazione finale di un accordo da parte dei legali e sottoscritto dalle parti.
La convenzione deve contenere una serie di elementi tassativamente indicati dalla legge, come ad esempio l’oggetto della controversia ed il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo possibile proroga di ulteriori 30 giorni su richiesta concorde delle parti).
La convenzione di negoziazione deve essere redatta in forma scritta, a pena di nullità, e conclusa con l’assistenza di un avvocato per parte, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo sotto la propria responsabilità.
Il compito dei legali consiste nell'esame della situazione familiare, reddituale e patrimoniale, valutare gli interessi dei minori, studiare i punti salienti del conflitto ed esaminare ogni aspetto utile ai fini del raggiungimento di adeguate e consapevoli soluzioni giuridiche.
Successivamente i legali opereranno una attività di mediazione tra le posizioni delle parti al fine del raggiungimento dell’accordo.
La procedura è applicabile sia in mancanza che in presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap od incapaci.
L’accordo raggiunto deve dare atto del tentativo di conciliazione compiuto dagli avvocati, deve informare della possibilità di esperire la procedura di mediazione familiare, deve riportare la dichiarazione degli avvocati che il contenuto non viola diritti indisponibili, né è contrario a norme imperative o all'ordine pubblico, in presenza di figli minori anche l’informazione alle parti circa l’importanza per i figli di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore ed ovviamente la firma dei coniugi debitamente autenticata dai difensori.
L’accordo così sottoscritto, inserito in un apposito fascicolo corredato dalla documentazione necessaria, viene trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente affinché quest’ultimo possa procedere all'apposizione del nullaosta o, in presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap od incapaci, al rilascio dell’autorizzazione necessaria.
Avvenuto il rilascio del nullaosta o dell’autorizzazione, è onere di almeno uno degli avvocati che hanno assistito le parti in fase di negoziazione trasmettere una copia autentica dell’accordo all'Ufficio di Stato Civile competente entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione (effettuata a mezzo pec), così da consentire la successiva trascrizione a margine dell’atto di matrimonio.
Se l’accordo non viene raggiunto, gli avvocati devono redigere una dichiarazione di mancato accordo e si dovrà procedere in via giudiziale.
Perché scegliere la negoziazione assistita
I vantaggi di scegliere la procedura di negoziazione assistita sono numerosi.
Innanzitutto, garantiscono delle tempistiche notevolmente più brevi rispetto la classica procedura da iscrivere presso il Tribunale competente.
Le parti non dovranno recarsi in Tribunale.
Tutta la procedura verrà svolta presso lo studio del legale di riferimento che si occuperà, in caso di raggiunto accordo, del deposito del fascicolo presso il Tribunale ed ai successivi adempimenti.
La negoziazione assistita rappresenta dunque una soluzione più veloce e avviene con l’assistenza di avvocati di fiducia dei coniugi.
Proprio i legali ricoprono una funzione centrale nella procedura di negoziazione assistita in quanto in questo contesto:
sono gli avvocati a tentare la conciliazione tra le parti e non più il Tribunale;
sono gli avvocati a dovere individuare tutti i più rilevanti aspetti della fattispecie familiare ed i punti salienti del conflitto;
sono gli avvocati a dovere condurre le parti ad adeguate e consapevoli soluzioni giuridiche.
Il compito dell’avvocato assume dunque i caratteri di un vero e proprio mediatore ed interprete del diritto.
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