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Il procedimento di affidamento e mantenimento del minore


Il procedimento ad oggetto l’affidamento ed il mantenimento di figli minori si instaura nel luogo di residenza abituale del minore da identificarsi in quello in cui lo stesso ha consolidato la rete di affetti e relazioni stabili.

Il procedimento si svolge nel contraddittorio delle parti dinanzi al Tribunale competente, che può assumere informazioni e compiere attività istruttoria.

Il procedimento può essere introdotto dalle parti con ricorso congiunto. In tal caso il Tribunale, valutata la corrispondenza delle condizioni concordate dalle parti all’interesse del minore, dispone che i rapporti tra il genitore ed il figlio siano regolati dagli accordi sottoscritti.

Nei procedimenti propriamente contenziosi, in cui i genitori formulano richieste contrapposte, il Tribunale pronuncia il provvedimento nel contraddittorio tra le parti, avuto riguardo all’interesse superiore del minore.

La decisione è pronunciata nella forma di decreto motivato, soggetto all’eventuale reclamo da proporre dinanzi la Corte d’Appello, ex art. 739 c.p.c., nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione eseguita su istanza della parte interessata.


Avv. Stefano Morabito – Vietata la riproduzione anche parziale. Contenuti protetti dal diritto d’autore.


 
 
 

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